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LA LEGGE SULLA RIVENDITA Con la presente le invio una mia circolare che è stata pubblicata, in varie date, su molte riviste specializzate e nella quale rispondo, a chi ancora non è in possesso delle informazioni giuste, riguardo la Legge sulla RIVENDITA. Da sempre gli acconciatori manifestano dubbi circa l'effettiva possibilità di rivendere i prodotti; dubbi che si ripropongono periodicamente in quanto si tratta. di un argomento su cui poco si discute negli ambienti non specializzati nel settore. Molti commercialisti e associazioni, nell'incertezza preferiscono eliminare il problema alla radice negando la possibilità di rivendere; il risultato che si ottiene dando questo tipo di "soluzione" è che la rivendita di fatto continua ad essere effettuata, ma in nero. Le conseguenze di questo comportamento sono facili da capire, magazzini che non tornano, minori costi da potersi dedurre, brontolii da parte dei consulenti stessi che consigliando di non comperare più, alterano ancora di più i parametri, rendendo facilmente individuabile chi acquista in nero. Per affrontare quest'argomento così scottante e per giungere ad una risoluzione valida di questo problema è necessario prendere in considerazione sia l'aspetto fiscale che quello delle autorizzazioni comunali riguardanti la rivendita. Per ciascun aspetto vi è un organo competente al controllo e al rispetto delle norme ad esso relativo e più precisamente gli organi fiscali (Guardia di Finanza, Ufficio I.V.A., Ufficio Imposte Dirette) per la mancata emissione dei documenti fiscali; la POLIZIA MUNICIPALE per quanto riguarda le licenze commerciali. Circa il dubbio da parte degli acconciatori sulla necessità di avere una licenza commerciale per poter effettuare delle rivendite, risulta di grande aiuto la circolare del Consiglio Comunale dell'Artigianato che, interpretando la Legge quadro dell'artigianato, ha dichiarato che la rivendita da parte degli acconciatori, rispettando determinate condizioni, può essere effettuata anche senza bisogno di essere in possesso della licenza di cui alla Legge 1l Giugno 1971 n.426. Le condizioni necessarie sono:PREVALENZA : L'attività artigianale deve rimanere prevalente per quantità e qualità di lavoro. Sarà quindi logico che al termine dell'anno, il fatturato della rivendita risulti inferiore all'incasso derivante dai servizi. STRUMENTALITA' : cioè vendita necessaria al fine di rendere un migliore e più completo servizio. ACCESSORIETA' : in quanto la rivendita è legata all'attività principale da un rapporto di interdipendenza. Quindi può ritenersi coerente a tale interpretazione la rivendita di prodotti specifici che completano e proseguono i servizi effettuati in salone: risultano così cedibili tutti i prodotti utilizzati, come gli shampoo trattanti, le lozioni anticaduta, le lacche, le tinture, ecc. E' importante notare che, malgrado la competenza dell'organo che l'ha rilasciata, non si tratta di Legge, ma dell'interpretazione di una Legge. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale si presentano. meno dubbi sull'interpretazione delle normative in quanto è la Legge stessa, introducendo l'obbligo delle ricevute fiscali, ad affermare che l'acconciatore deve emettere tale documento sia per le prestazioni di servizi da essi rese, che per le cessioni di beni subordinandole al solo fatto di essere vendute in occasione del servizio. Sempre in queste circolari viene confermato l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale per chi è in possesso della licenza commerciale. Ciò significa che esistono due tipi di rivendita : 1) Quella di chi vende solo ai propri clienti in occasione dei servizi e per cui non è necessaria alcuna autorizzazione tranne l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale. 2) Quella di chi vende non solo ai propri clienti ma a tutti indistintamente e per la quale è necessaria la licenza commerciale e quindi lo scontrino. Queste affermazioni del fisco non solo risolvono tutti i dubbi dal punto di vista fiscale, ma rafforzano la stessa Circolare del Consiglio Nazionale dell'Artigianato, in quanto chi afferma che la rivendita non può essere effettuata dagli acconciatori, sta anche affermando che la legge fiscale sta regolamentando un atto vietato. Ciò è sicuramente illogico in quanto è come se si sostenesse che il Fisco ha stabilito che per lo spaccio di droga, azione di per se vietata, è obbligatorio emettere una ricevuta fiscale. QUALE DOCUMENTO FISCALE DEVE ESSERE EMESSO? Come abbiamo visto il documento fiscale da emettere in caso di rivendita è la ricevuta fiscale; le regole da seguire nella sua compilazione sono le solite e precisamente l'indicazione delle quantità, la descrizione del prodotto e il prezzo. Vedi esempio allegato. Ritengo inoltre che sia più opportuno emettere un unico documento fiscale comprensivo dei servizi e delle cessioni di beni e non separare le ricevute fiscali; questo consiglio è dovuto al fatto di non creare malintesi con chi potrebbe venire a controllare se le vendite sono state fatte in occasione dei servizi oppure no . COME VA COMPILATO IL REGISTRO DEI CORRISPETTlVI ? Nessuna norma prevede obblighi particolari per la compilazione del registro dei corrispettivi, perciò visto che l'aliquota IVA, sia per i servizi che per la rivendita, è del 19% l'importo potrà essere indicato in un'unica colonna. In questo modo però non verrà tutelato l'interesse dell'acconciatore in quanto il Fisco leggendo questi dati presumerà e imputerà tutti gli incassi allo svolgimento di servizi. Quindi se, per esempio, l'acconciatore ha incassato 1.000.000 di lire di cui 700.000 lire per i servizi e 300.000 lire per la rivendita ed unirà tutti gli incassi in un'unica colonna dei corrispettivi il Fisco presumerà un consumo di prodotti di lire 100.000/120.000. Se invece l'acconciatore suddivide i corrispettivi in due colonne (vedi foglio allegato); una per i servizi una per la rivendita, colui che verificherà la congruenza dei dati dichiarati dovrà ragionare nel seguente modo "se ha incassato 700.000 lire nei servizi avrà utilizzato circa 70.00/80.000 lire di prodotti; se ha anche incassato 300.000 lire per la rivendita di prodotti avrà utilizzato altre 190.000 lire di prodotto, in totale quindi 270.000 di prodotti consumati. In questo modo, distinguendo nei corrispettivi la rivendita dai servizi, si riesce ad ottenere uno scarico completo dei prodotti senza bisogno di indagini approfondite da parte del fisco. ALLEGATI Circolare del Consiglio Nazionale dell'Artigianato. Circolare che spiega la Legge sulla Rivendita. (Circolare 48 del 23 dicembre 1980. Esempio di come va compilata la ricevuta fiscale).
CIRCOLARE n. 48 del 23 dicembre 1980. Prot. n. 384312/ 80, della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, Divisione XV. D) Operazioni effettuate da parrucchieri per signora. I parrucchieri per signora sono tenuti, secondo quanto precisato al paragrafo I della lettera E) della già ricordata circolare n. 40, all'osservanza dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale sia per le prestazioni di servizio da essi rese che per eventuali cessioni di beni, siano o meno inerenti la loro attività. Poiché sono stati prospettati dubbi e perplessità in ordine alla identificazione delle cessioni soggette alla disciplina della ricevuta fiscale, si chiarisce che le cessioni di cui trattasi, perché siano soggette a tale disciplina, devono essere effettuate in occasione della prestazione del servizio, siano o meno inerenti alla loro attività tipica. Di conseguenza, per la singola cessione di beni effettuata da parrucchieri per signora autorizzati alla vendita di cosmetici e prodotti di bellezza in locali comunicanti o comunque attigui ai locali ove è resa la prestazione, indipendentemente dalla prestazione stessa, non sussiste l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale. |