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INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELL'A.I.P.S.
(Associazione Italiana Professionisti Spettacolo)
Dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono
compilare il modello UNICO 2004-ENC (dichiarazione dei
redditi) se, nel periodo d'imposta, hanno conseguito redditi fondiari,
di capitale, redditi d'impresa, redditi diversi, ovunque prodotti
e quale ne sia la destinazione, fatta eccezione per quelli esenti,
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta
sostitutiva.( nb: l’ associazione che svolge unicamente
attività istituzionale è esonerate dagli obblighi
contabili - fiscalI).
Gli enti non commerciali che svolgono una attività commerciale
(connessa a quella istituzionale) sono sempre tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, anche se il risultato d'esercizio
è negativo ovvero, anche avendo optato per un regime forfetario
di determinazione del reddito (Legge 398) , di fatto non sono
state effettuate operazioni imponibili.
Da pag. 323 della nostra Guida :
"Sono da considerarsi attività istituzionali,
svolte in via prevalente e/o esclusiva, e quindi non commerciali:
-
le quote associative e i contributi dei soci;
- le quote di iscrizione a corsi riservati ai soci ( quando i
corsi siano organizzati in conformità alle attività
istituzionali );
- i contributi erogati dagli enti pubblici a copertura dei costi
dell’ associazione per lo sviluppo delle finalità
espresse dallo statuto e i contributi a sostegno delle finalità
statutarie;
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività
aventi finalità sociali esercitate in conformità
alle finalità istituzionali;
- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali
effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione;
- le vendite anche a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente
cedute ai soci;
- i liberali contributi erogati da privati a sostegno delle finalità
delle associazioni.
Sono
da considerarsi “liberalità”
le somme erogate da privati alle associazioni effettuate senza
nessuna pretesa di contropartita da parte della beneficiaria.
Tali somme sono da ricondurre ai negozi unilaterali con contratti
di donazione. Qualora, invece, tali somme siano state erogate
a titolo di “ corrispettivo” a fronte di precisi impegni
pubblicitari sono da ricondurre a negozi bilaterali e quindi commerciali
“ Alla liberale offerta non può essere indicata una
cifra, seppure minima; essa deve avere le caratteristiche di libera
erogazione.
Sono da considerarsi, invece, attività commerciali:
- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita e di beni
nuovi acquistati per la rivendita
- la gestione di fiere, esposizioni a carattere commerciale
- la gestione di spazi ed impianti pubblici, spacci aziendali,
mense con somministrazione di pasti
- l’ organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e le
prestazioni alberghiere, qualora gli organizzatori incassino un
corrispettivo specifico per l’ attività svolta
- la pubblicità commerciale e le sponsorizzazioni non episodiche
- i contributi e le quote supplementari versati dai soci in relazione
a prestazioni aggiuntive non conformi alle attività istituzionali
- le prestazioni di servizi resi ad Enti Pubblici o privati
- l’ organizzazione di spettacoli e manifestazioni che comportino
un biglietto di ingresso.
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