INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELL'A.I.P.S.
(Associazione Italiana Professionisti Spettacolo)

Dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono compilare il modello UNICO 2004-ENC (dichiarazione dei redditi) se, nel periodo d'imposta, hanno conseguito redditi fondiari, di capitale, redditi d'impresa, redditi diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, fatta eccezione per quelli esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.( nb: l’ associazione che svolge unicamente attività istituzionale è esonerate dagli obblighi contabili - fiscalI).
Gli enti non commerciali che svolgono una attività commerciale (connessa a quella istituzionale) sono sempre tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se il risultato d'esercizio è negativo ovvero, anche avendo optato per un regime forfetario di determinazione del reddito (Legge 398) , di fatto non sono state effettuate operazioni imponibili.
Da pag. 323 della nostra Guida :

"Sono da considerarsi attività istituzionali, svolte in via prevalente e/o esclusiva, e quindi non commerciali:
- le quote associative e i contributi dei soci;
- le quote di iscrizione a corsi riservati ai soci ( quando i corsi siano organizzati in conformità alle attività istituzionali );
- i contributi erogati dagli enti pubblici a copertura dei costi dell’ associazione per lo sviluppo delle finalità espresse dallo statuto e i contributi a sostegno delle finalità statutarie;
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali;
- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- le vendite anche a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente cedute ai soci;
- i liberali contributi erogati da privati a sostegno delle finalità delle associazioni.

Sono da considerarsi “liberalità” le somme erogate da privati alle associazioni effettuate senza nessuna pretesa di contropartita da parte della beneficiaria. Tali somme sono da ricondurre ai negozi unilaterali con contratti di donazione. Qualora, invece, tali somme siano state erogate a titolo di “ corrispettivo” a fronte di precisi impegni pubblicitari sono da ricondurre a negozi bilaterali e quindi commerciali “ Alla liberale offerta non può essere indicata una cifra, seppure minima; essa deve avere le caratteristiche di libera erogazione.
Sono da considerarsi, invece, attività commerciali:
- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita e di beni nuovi acquistati per la rivendita
- la gestione di fiere, esposizioni a carattere commerciale
- la gestione di spazi ed impianti pubblici, spacci aziendali, mense con somministrazione di pasti
- l’ organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e le prestazioni alberghiere, qualora gli organizzatori incassino un corrispettivo specifico per l’ attività svolta
- la pubblicità commerciale e le sponsorizzazioni non episodiche
- i contributi e le quote supplementari versati dai soci in relazione a prestazioni aggiuntive non conformi alle attività istituzionali
- le prestazioni di servizi resi ad Enti Pubblici o privati
- l’ organizzazione di spettacoli e manifestazioni che comportino un biglietto di ingresso.

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